La Consulta libera gli stage dai vincoli della manovra di Ferragosto
Pubblicato il 20 dicembre 2012
La Corte costituzionale, con la
sentenza 287 dell'11 dicembre 2012 depositata il 19 dicembre 2012, boccia la riforma dei tirocini della manovra-bis di ferragosto - Dl 138/2011 - come incostituzionale. La Consulta ha chiarito, come ci si aspettava, che la competenza sulla materia è esclusivamente della potestà legislativa delle Regioni. Nello specifico l'articolo 11 del
Dl 138/2011 titolato
“Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini”, in realtà non si limita a fissare i livelli minimi essenziali, ma detta in concreto una disciplina sostanziale dei tirocini di inserimento lavorativo, fissando un limite di durata massima di 6 mesi e il divieto di attivare gli stage dopo il decorso di 12 mesi dal conseguimento del diploma o della laurea.
Dunque, non si tratta di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in materia di attivazione dei tirocini non
curriculari, come ha sostenuto la difesa, nel qual caso la competenza poteva rientrare tra quelle della legge statale, anche nelle materie di competenza esclusiva regionale.
Non è servita a contrastare l’incostituzionalità neanche la
circolare 24/2011 del ministero del Lavoro con cui sono state alleggeriti i vincoli delle nuove disposizioni. Vincoli ormai decaduti.