La comunicazione all’Impiego rimedia ai vuoti nel libro unico

Pubblicato il 14 febbraio 2009 Nel regime degli appalti, il committente ha grandi responsabilità in materia di sicurezza e regolarità dei rapporti di lavoro delle imprese appaltatrici e subappaltatrici. Il committente può, infatti, intervenire in corso d’opera, al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e per arginare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare. È noto che gli ispettori del lavoro possono sospendere un’attività imprenditoriale se riscontrano l’esistenza di personale non risultante dalle scritture o da altra misura obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro. La sospensione dell’attività imprenditoriale comporta anche la sospensione del contratto di appalto, d’opera o di servizio ancora in corso tra committente e appaltatore. Con la sostituzione del libro matricola e paga con il libro unico del lavoro non è più previsto un controllo tempestivo, dato che in caso di assunzione il lavoratore può non essere registrato immediatamente, ma entro il 16 del mese successivo. Inoltre, il riferimento “ad altra documentazione obbligatoria” riguarda la comunicazione di assunzione che il datore di lavoro-appaltatore fa al Centro per l’Impiego entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Prospetto informativo disabili 2025: come e quando inviarlo

15/01/2025

Processo penale telematico: nuove modifiche evolutive per la APP

15/01/2025

Corso cassazionisti 2025: bando in Gazzetta

15/01/2025

ISEE. Titoli di Stato e prodotti finanziari: cosa prevede il nuovo regolamento

15/01/2025

Memorandum: scadenze fisco dal 16 al 31 gennaio 2025 (con Podcast)

15/01/2025

Memorandum: scadenze lavoro dal 16 al 31 gennaio 2025 (con Podcast)

15/01/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy