Il parere n. 8 del Comitato per l’applicazione delle norme antielusive, del 7 marzo, giudica favorevolmente una complessa operazione di riorganizzazione aziendale il cui fine è suddividere talune attività creditizie e finanziarie in altrettante società del gruppo. Dunque, a giudizio del Comitato, l’operazione di riorganizzazione posta in essere dalla capogruppo di varie società che svolgono attività bancarie e finanziarie, che ha mosso l’interpello, non presenta i caratteri dell’elusività, in quanto sorretta da valide ragioni economiche – cioè consentire la continuazione dello svolgimento dell’attività creditizia a medio e lungo termine ad altre società del gruppo che già la esercitano e concentrare e razionalizzare in un soggetto le attività di securities services, per ridurne i costi e poter competere sul mercato europeo con maggiori dimensioni – e non rivolta ad aggirare norme tributarie.
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