La compilazione del LUL in caso di malattia insorta durante le ferie del lavoratore

Pubblicato il 09 agosto 2013

Tizio si ammala durante il periodo di ferie e di conseguenza comunica al proprio datore di lavoro, nelle forme previste, lo stato morboso; ciò al fine di conseguire la sospensione del periodo feriale. Il datore di lavoro non convinto dell’incompatibilità delle ferie con lo stato di salute di Tizio richiede agli organi competenti gli accertamenti del caso e nelle more continua a registrare nel LUL le assenze di Tizio a titolo di ferie. È corretto l’operato del datore di lavoro?



Premessa

Come esposto nel caso pratico de "L'Ispezione del Lavoro", "La diffida accertativa può comprendere anche l'indennità sostitutiva per ferie non godute?", del 2 agosto 2013, le ferie costituiscono un diritto irrinunziabile per il lavoratore, poiché sono preordinate a garantire a quest’ultimo il recupero delle energie psico-fisiche. La finalità delle ferie spiega perché il decorso delle stesse possa essere interrotto o sospeso al sopraggiungere di eventi che ne impediscono il godimento. Tra gli eventi sospensivi assume valenza emblematica lo stato di malattia, al cui insorgere sono connessi una serie di adempimenti.

Gli interventi della Corte Costituzionale sull’art. 2109 c.c.


Va premesso che l’originaria formulazione dell’art. 2109 c.c. non prevedeva la sospensione delle ferie per l’ipotesi in cui il lavoratore risultasse affetto da stato morboso. Con sentenza n. 616 del 1987 la Corte Costituzionale è intervenuta in materia dichiarando l’incostituzionalità della norma testé citata nella parte in cui non prevedeva che la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospendeva il decorso, sempre che ovviamente la stessa fosse stata comunicata al datore di lavoro.

L’intervento della Corte Costituzionale ha lasciato tuttavia margine a interpretazioni non univoche in ordine al valore della malattia come evento in grado di determinare comunque un effetto sospensivo sul decorso delle ferie. Tant’è che in seno alla giurisprudenza di legittimità si sono formati due indirizzi esegetici contrapposti.

Sospensione automatica delle ferie al ricorrere della malattia


Un primo orientamento ritiene che la malattia insorta durante il periodo di ferie avrebbe in ogni caso un effetto sospensivo sul decorso delle ferie. Ciò a prescindere da ogni indagine circa la compatibilità dell’evento morboso con l’utilizzazione delle ferie stesse, sempre che ovviamente il lavoratore abbia attivato le procedure preordinate in via generale alla verifica dello stato morboso.

La malattia come evento che potrebbe determinare la sospensione delle ferie


Altro indirizzo opta per l’assunto che non attribuisce allo stato malattia un effetto sospensivo assoluto delle ferie. Secondo tale prospettiva la sospensione non opera nel caso in cui la specificità dello stato morboso denunciato non fosse incompatibile con l’essenziale funzione di riposo propria delle ferie. Sul datore di lavoro tuttavia grava l’onere di dimostrare la compatibilità della malattia con la finalità sottesa alla ferie.

L’intervento delle SS.UU. della Corte di Cassazione


Il conflitto è stato risolto dalle SS.UU della Corte di Cassazione le quali hanno condiviso il secondo orientamento
. In particolare il Supremo Consesso ha osservato che il principio dell’effetto sospensivo delle ferie in conseguenza della malattia del lavoratore “[…] non ha valore assoluto, ma tollera eccezioni, per l’individuazione delle quali occorre aver riguardo alla specificità degli stati morbosi denunciati e alla loro incompatibilità con l’essenziale funzione di riposo, recupero delle energie psicofisiche e ricreazione, propria delle ferie”. Da ciò la Corte trae come conseguenza che “l’avviso, comunicato dal lavoratore, del suo stato di malattia, sul presupposto della sua incompatibilità con le finalità delle ferie, determina - dalla data della conoscenza di esso da parte del datore di lavoro - la conversione dell’assenza per ferie in assenza per malattia”. Rispetto a tale assetto viene fatta salva al datore la facoltà di dimostrare la compatibilità della malattia con il godimento delle ferie.

La comunicazione del lavoratore

La sospensione delle ferie per malattia e, quindi, la conversione del relativo titolo di assenza, decorre dalla data di conoscenza, da parte del datore di lavoro, della comunicazione dello stato di malattia
. Per quanto riguarda le modalità di comunicazione delle stesse, occorre che il lavoratore, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, comunichi l’evento morboso al proprio datore di lavoro quanto prima (generalmente entro 24 ore) e contatti il proprio medico curante. La documentazione attestante la malattia viene trasmessa per via telematica. Il datore di lavoro può acquisire online, presso la banca dati dell’INPS, le informazioni circa l’evento morboso del lavoratore mediante visione del solo attestato di malattia.

Le modalità del controllo circa la compatibilità della malattia con le ferie


Ebbene, considerato che l’effetto sospensivo delle ferie non è automatico, ma la compatibilità della malattia con il periodo feriale va provata dal datore di lavoro, l’INPS con circolare n. 109/1999 ha stabilito che il datore di lavoro che intenda verificare l’effettiva incompatibilità della malattia con la funzione tipica delle ferie deve avvalersi della visita fiscale di controllo. Infatti il datore di lavoro non può effettuare direttamente o attraverso un medico di fiducia accertamenti sanitari sul lavoratore, atteso il divieto stabilito dall’art. 5 della L. n. 300/70. Per effetto di tale divieto gli accertamenti sanitari domiciliari possono essere richiesti alternativamente alla sede INPS o alla sede ASL territorialmente competente, in base alla residenza del lavoratore indicata sulla certificazione sanitaria. Nella richiesta il datore di lavoro deve precisare che si tratta di malattia insorta durante le ferie e che la verifica deve essere centrata sulla sussistenza delle condizioni per ritenere interrotte le ferie. Va da sé che ove il datore di lavoro ometta di chiedere la visita di controllo, il periodo feriale deve considerarsi automaticamente interrotto.

Le registrazioni nel LUL

Le registrazioni nel LUL devono essere effettuate dal datore di lavoro in osservanza ai criteri sopra esposti. Pertanto una volta che quest’ultimo abbia ricevuto dal lavoratore in ferie la comunicazione di malattia, il LUL dovrà essere compilato alla scadenza del periodo di riferimento in conformità all’evento comunicato dal lavoratore. Sicché i giorni antecedenti alla ricezione dell’attestato di malattia andranno segnati come ferie, mentre le giornate successive come malattia. Qualora poi il datore di lavoro decida di avvalersi della procedura di controllo testé descritta e questa si concludesse nel senso della compatibilità della malattia con le ferie, il LUL dovrà essere rettificato secondo le indicazioni contenute nel Vademecum del LUL sezione A punto 24. Tali premesse dettano la regola da seguire per la soluzione del caso che occupa.

Il caso concreto


In punto di fatto risulta che Tizio, durante il periodo di ferie, si è ammalato e in conseguenza di ciò ha comunicato al proprio datore di lavoro, nelle forme previste, l’insorgere della malattia. La comunicazione è stata effettuata con l’evidente scopo di conseguire la sospensione del periodo feriale. Il datore di lavoro non convinto dell’incompatibilità delle ferie con lo stato di salute di Tizio ha richiesto all’ASL competente gli accertamenti del caso. Sennonché nelle more della verifica il datore di lavoro ha continuato a registrare nel LUL le assenze di Tizio a titolo di ferie. Tale modus procedendi non può ritenersi corretto. In effetti la comunicazione di malattia inoltrata da Tizio è assistita da una presunzione di incompatibilità delle ferie con lo stato di malattia denunciato. Fintanto che le risultanze della verifica fiscale non attestino la compatibilità della malattia di Tizio con il godimento delle ferie il datore di lavoro dovrà pertanto compilare il LUL secondo quanto comunicato da Tizio e cioè annotando nel documento di lavoro lo stato di malattia, procedendo conseguentemente agli adempimenti previdenziali del caso.


NOTE

i Cfr. per tutte Cass. civ. Sez. lavoro, 27/07/1996, n. 6808.

ii Cfr. per tutte Cass. civ. Sez. lavoro, 10/04/1997, n. 3093.

iii Cass. civ. Sez. Unite, 23/02/1998, n. 1947.

iv Cass. civ. Sez. lavoro, 06/04/2006, n. 8016.

v Al lavoratore viene messa a disposizione sia l’attestazione di malattia senza diagnosi con la sola indicazione dei giorni d’inizio e fine prognosi, sia il certificato medico vero e proprio.

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