La Commissione del Cndcec predispone un documento sulla CTU

Pubblicato il 10 febbraio 2010

E’ del 9 febbraio 2010 la notizia apparsa nel sito del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in home page, dal titolo: “CTU, una guida del Cndcec”.

Eccone il testo. “Alla luce delle recenti modifiche al codice di procedura civile, la Commissione "Consulenza tecnica d'ufficio" del Consiglio nazionale ha predisposto un documento nel quale vengono forniti alcuni approfondimenti in tema di consulenza tecnica di ufficio. Obiettivo del lavoro è quello di fornire un ausilio pratico e funzionale nella gestione delle operazioni peritali e nella redazione della relazione di consulenza sulla scorta dei quesiti posti dal magistrato.”.

Questi gli argomenti, svolti in 4 paragrafi del documento reso disponibile in versione PDF:

1. Nomina del CTU e formulazione dei quesiti. 2. Lo svolgimento delle operazioni peritali e i termini di deposito della relazione. 3. La vigilanza nel conferimento degli incarichi. 4. La posizione del consulente tecnico di parte.

Le nuove norme cui la Commissione si riferisce sono introdotte nell’ordinamento dalla Legge numero 69 del 18 Giugno 2009 - Disposizioni per lo Sviluppo Economico, la Semplificazione, la Competitività, nonché in materia di Processo Civile - in vigore dal 4 Luglio 2009. Le modifiche di maggior rilievo al Codice di Procedura Civile in tema di incarico e svolgimento della Consulenza Tecnica riguardano gli articoli 191 e 195.

Si legge che il nostro legislatore ha inteso realizzare una sorta di “miniprocedimentalizzazione” dell’istituto della consulenza tecnica di ufficio, garantendo attraverso la richiamata variazione codicistica una efficace accelerazione dell’iter della consulenza tecnica.

Un passaggio che segna una novità importante, tuttavia da tempo utilizzato per prassi da alcuni Giudici, riguarda lo svolgimento delle operazioni peritali: “ex art. 195 c.p.c., il Giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse. La relazione deve essere depositata in Cancelleria nel termine che il giudice fissa.”.

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