La nota protocollo n. 4081/2007 del ministero del Lavoro, in risposta al quesito della direzione provinciale del Lavoro di Modena, asserisce che la regolarizzazione delle co.co.co. non deve realizzarsi con l’assunzione dei lavoratori mediante contratti di lavoro a chiamata. Il contratto di lavoro intermittente, seppur riconducibile alla tipologia di contratti di lavoro subordinato, infatti, non reca in sé la garanzia di un impiego duraturo ma determina una diminuzione della tutela del lavoratore. La sanatoria introdotta dalla legge n. 296/2006, a riguardo, prevede che entro il 30 aprile le imprese possano redigere accordi aziendali, se assenti all’interno dell’azienda stessa Rsa e Rsu che promuovono la trasformazione delle co.co.co in rapporti di lavoro subordinato con stipulazione di contratti di durata minima biennale. La normativa include tutti i soggetti aventi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro a progetto non correttamente utilizzati.
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