La cessione Ue provata anche dal Cmr elettronico
Pubblicato il 26 marzo 2013
L'Agenzia delle entrate, con la
risoluzione n. 19 del 25 marzo 2013, risponde ad un'istanza di interpello con cui si chiedono chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell'art. 41 del DL n.
331/1993, con riferimento alla documentazione idonea a provare l'avvenuto trasporto dei beni in un altro Paese comunitario e, in particolare, alla possibilità di produrre prove alternative al documento di trasporto cartaceo Cmr.
L'Agenzia specifica che il Cmr elettronico, avente il medesimo contenuto di quello cartaceo, costituisce un mezzo di prova idoneo a dimostrare l'uscita della merce dal territorio nazionale. La normativa comunitaria lascia ai singoli Stati membri la possibilità di indicare quale documentazione attesti l'avvenuto trasporto della merce da uno Stato ad un altro; la legge italiana non contiene una specifica previsione della documentazione che deve essere conservata dal cedente, ed eventualmente esibita in caso di controllo.
Risulta quindi mezzo di prova equivalente al Cmr cartaceo quell'insieme di documenti dal quale si possano ricavare le medesime informazioni presenti nello stesso e le firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore e cessionario). Si precisa però che il Cmr in formato elettronico e le informazioni tratte dal sistema informatico sono da qualificarsi, sotto il profilo giuridico, come documenti analogici: dovranno quindi – vista l'assenza di riferimenti temporali e di sottoscrizione elettronica – essere memorizzati, garantendone la leggibilità nel tempo e facendo in modo che l'immagine acquisita rispecchi in maniera fedele, corretta e veritiera il contenuto rappresentativo del documento.
I documenti acquisiti dovranno essere conservati e resi disponibili all'Amministrazione finanziaria per almeno 5 anni.