La certificazione energetica degli edifici

Pubblicato il 23 luglio 2015

Al via un APE Unico per il territorio nazionale

E' stato completato il quadro normativo in materia di efficienza energetica degli edifici. Sono stati, infatti, pubblicati lo scorso 15 luglio nella “Gazzetta Ufficiale” (Serie Generale n. 162/2015, S.O. n. 39) tre decreti del MISE - di concerto con i Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione - sull'efficienza energetica.

Con questi provvedimenti si compie un passo importante verso l’incremento degli edifici ad energia quasi zero. Infatti, a partire dal 1° gennaio 2021 i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazioni significative dovranno essere realizzati in modo tale da ridurre al minimo i consumi energetici coprendoli in buona parte con l’uso delle fonti rinnovabili.

I provvedimenti, le cui disposizioni entreranno in vigore il 1° ottobre 2015, introducono importanti novità. L'Attestato di Prestazione Energetica (APE) sarà valido su tutto il territorio nazionale e avrà un volto nuovo per fornire maggiori informazioni riguardo l’efficienza dell’edificio e degli impianti, consentendo così un più facile confronto della qualità energetica degli immobili. Sono inoltre previsti nuovi standard minimi di prestazione energetica, che gli edifici di nuova costruzione e quelli ristrutturati dovranno raggiungere per rispettare le disposizioni della direttiva sugli edifici a energia quasi zero.

Dei tre decreti, dunque, uno è volto alla definizione delle nuove modalità di calcolo della prestazione energetica e dei nuovi requisiti minimi di efficienza per i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazione.

Un altro adegua gli schemi di relazione tecnica di progetto al nuovo quadro normativo, in funzione delle diverse tipologie di opere: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, riqualificazioni energetiche.

Con il terzo decreto, invece, sono state aggiornate le linee guida per l'attestazione della prestazione energetica degli edifici; sono inoltre definiti gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra Stato e Regioni.

Per garantire adeguati livelli di qualità dei servizi di attestazione della prestazione energetica degli edifici, assicurare la fruibilità, la diffusione e una maggiore comparabilità degli attestati di prestazione energetica sull'intero territorio nazionale, in conformità anche alla direttiva 2010/31/UE, le linee guida prevedono:

Le linee guida prevedono una scala di classificazione della prestazione energetica degli immobili formata da 10 classi: A4, A3, A2, A1, B, C, D, E, F, G (dal più efficiente al meno efficiente). All'interno dell'APE, oltre alla classe energetica, è previsto l'inserimento di un nuovo indicatore della prestazione energetica invernale ed estiva dell'involucro, al netto degli impianti presenti.

Sono definite le procedure da svolgere per l'attestazione energetica dell'immobile, in particolare l'esecuzione di un sopralluogo e, se del caso, di una verifica del progetto, per la determinazione dell'indice di prestazione energetica dell'immobile e all'eventuale redazione di una diagnosi energetica, per l'individuazione degli interventi di riqualificazione energetica che risultano economicamente convenienti.

Queste operazioni comprendono:

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(1) Il SIAPE è il nuovo sistema informativo unificato che dovrà essere utilizzato in tutte le Regioni. Il sistema dovrà contenere tutti i dati relativi all'attestazione di prestazione energetica, in modo tale da dare alle Regioni la possibilità di svolgere i controlli di qualità sul servizio svolto del certificatore.

(2) L’APE, ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che riguardi elementi edilizi o impianti tecnici in maniera tale da modificare la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti tecnici dell'edificio. Nel caso di mancato rispetto delle disposizioni previste, l’APE decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.

IL SISTEMA DI ATTESTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA

Le linee guida definiscono il sistema di attestazione della prestazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari, definendo in particolare:

Il sistema di attestazione della prestazione energetica degli immobili è anche volto a favorire una applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale per permettere la valutazione e il confronto tra immobili da parte dell’utente finale.

L’APE si prefigge di essere uno strumento di chiara e immediata comprensione per la valutazione della prestazione energetica dell’immobile e della convenienza economica all’acquisto o alla locazione, uno strumento per la valutazione della convenienza nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica dell’immobile stesso.

Nelle linee guida sono previste anche le procedure per il calcolo della prestazione energetica utilizzabili in modo alternativo in relazione alle caratteristiche dell’immobile e al livello di approfondimento richiesto.

L’attestato può essere redatto per l’intero edificio o per la singola unità immobiliare, a seconda delle specifiche esigenze, e nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di immobile adibite ad usi diversi - residenziale ed altri usi - se non è possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l’edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d’uso prevalente in termini di volume riscaldato.

Per gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali, l’obbligo di attestazione della prestazione energetica può limitarsi alle sole porzioni di essi adibite ad uffici o assimilabili ai fini della permanenza di persone, ma scorporabili agli effetti dell'isolamento termico. L'attività agricola è assimilabile alle attività industriali o artigianali.

LA PRESTAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE

La prestazione energetica dell’immobile, ai fini della classificazione, è espressa attraverso l’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile (3), e tiene conto del fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per la climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e, nel caso del settore non residenziale, per l’illuminazione artificiale e il trasporto di persone o cose.

Osserva - L’attestato di prestazione energetica pone nella massima evidenza i servizi energetici presi in considerazione per la valutazione, riportando queste informazioni negli appositi spazi e nelle note. Oltre a fornire l’indice di prestazione energetica globale, riporta anche informazioni sui contributi dei singoli servizi energetici che concorrono a determinarlo.

Conoscere tali informazioni permette di capire come la qualità dell’involucro edilizio e degli impianti contribuiscano al raggiungimento del livello di prestazione globale, e di poter evidenziare le carenze energetiche dell’immobile orientando così le priorità di intervento.

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(3) Esso si determina come somma dei singoli servizi energetici forniti nell’edificio in esame ed è espresso in kWh/m2anno in relazione alla superficie utile di riferimento.

RAPPRESENTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA

L’APE attribuisce agli immobili specifiche classi prestazionali e, quindi, si pone come uno strumento di orientamento del mercato verso edifici con una migliore qualità energetica. Un attestato correttamente compilato permette agli utenti finali di valutare e comparare le prestazioni di un edificio e di confrontarle con i valori tecnicamente raggiungibili in corretto rapporto tra i costi di investimento e i benefici che ne derivano.

Le linee guide forniscono una metodologia di classificazione adottata a livello nazionale per il raggiungimento degli obiettivi posti dalla direttiva 2010/31/UE, in relazione allo stato del patrimonio edilizio nazionale.

Vi sono diverse novità rispetto alla precedente normativa, proprio perché è importante focalizzare le più significative carenze energetiche di un edifico e orientare così le priorità d'intervento.

La classe energetica dell’edificio è determinata sulla base dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell’edificio e viene raffrontata con una scala di classi prefissate, ognuna delle quali rappresenta un intervallo di prestazione energetica definito.

Nella scala di rappresentazione della prestazione energetica, graficamente la classe energetica è contrassegnata da un indicatore alfabetico in cui la lettera G rappresenta la classe caratterizzata dall’indice di prestazione più elevato (maggiori consumi energetici), mentre la lettera A rappresenta la classe con il miglior indice di prestazione (minori consumi energetici).

Affianco alla lettera A vi è inoltre un indicatore numerico, che indicherà i livelli di prestazione energetica in ordine crescente a partire da 1 (livello più basso di prestazione energetica della classe A). Nella rappresentazione della prestazione energetica vi sarà anche un apposito quadratino che, se barrato, indicherà che si tratta di un “Edificio a energia quasi zero (4)”.

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(4) L'edificio ad energia quasi zero è un immobile con una prestazione energetica molto alta. L'energia necessaria per raggiungere uno stato di comfort è molto bassa, quella rimanente viene coperta in misura significativa da fonti rinnovabili presenti all'interno del confine dell'immobile.

ALTRI INDICATORI

Oltre alla classe energetica basata sull’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile, nell'APE è indicata anche la prestazione energetica invernale ed estiva dell’involucro, ovvero del fabbricato al netto del rendimento degli impianti presenti. Tali informazioni sono fornite nella prima pagina dell’APE sotto forma di un indicatore grafico (Prestazione invernale/estiva dell'involucro) del livello di qualità (Alta-Media-Bassa).

Osserva - Decorsi 18 mesi dall’entrata in vigore delle Linee guida, nell'APE sarà obbligatorio indicare la prestazione energetica media degli edifici esistenti analoghi a quello oggetto dell'APE (compilando il relativo campo).

Nell’attestato sono inoltre indicate le fonti, rinnovabili e non rinnovabili, utilizzate per il soddisfacimento del fabbisogno dell’immobile, e per un’approfondita conoscenza delle prestazioni energetiche dell’immobile, i consumi annui stimati di energia secondo un uso standard dell’immobile stesso.

IL CONTENUTO DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

Per migliorare la sua efficacia comunicativa, l'attestato deve contenere elementi di facile comprensione per tutti i cittadini, ad esempio, il sistema di valutazione basato su classi energetiche, analogamente a quanto avviene per gli elettrodomestici che consumano energia (frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, televisori, lampadine) e con le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell’unità immobiliare/edificio. Deve inoltre contenere informazioni di dettaglio e di maggior contenuto tecnico utili agli addetti ai lavori per una conoscenza approfondita dell’immobile.

Ogni APE è redatto da un soggetto abilitato ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75, e riporta obbligatoriamente, pena la sua invalidità:

IL FORMAT PREVISTO DALLE LINEE GUIDA

Le linee guida propongono anche il format dell'attestato di prestazione energetica (composto da cinque pagine): nella prima pagina vi è una sezione con i dati generali dell’attestato e dell’immobile, comprendenti la destinazione d’uso, i riferimenti catastali, le motivazioni per cui è redatto l’APE e i servizi energetici presenti nell’edificio o nell’unità immobiliare.

Vi è una sezione dedicata alla prestazione energetica globale del fabbricato e una sezione dedicata alla prestazione energetica, invernale ed estiva, del fabbricato evidenziata con un indice (grafico) qualitativo del fabbisogno di energia necessario per il soddisfacimento del comfort interno, indipendente dalla tipologia e dal rendimento degli impianti presenti.

Infine sempre nella prima pagina, vi è una sezione dedicata al raffronto con i valori di riferimento vigenti a norma di legge. Ciò tramite l’indice di prestazione globale non rinnovabile di un edificio simile (5), ma dotato dei requisiti minimi degli edifici nuovi, nonché con la media degli indici di prestazione degli edifici esistenti simili.

Nella seconda pagina, vi è una sezione che riporta l’indice di prestazione energetica globale rinnovabile e non rinnovabile dell’immobile oggetto di attestazione. Sono riportati inoltre gli indici di prestazione energetica di tutti gli impianti presenti nell’immobile, e una stima del quantitativo di energia consumata annualmente dall’immobile secondo un uso standard.

Vi sono anche gli interventi raccomandati e la stima dei risultati conseguibili, con il singolo intervento o con la realizzazione dell’insieme di essi, esprimendo una valutazione di massima del potenziale di miglioramento dell’edificio o immobile oggetto dell’attestato di prestazione energetica.

La terza pagina riporta gli indici di prestazione energetica rinnovabile, non rinnovabile e totale, come risultanti dal calcolo eseguito. Essa riporta inoltre la quantità di energia prodotta ed esportata annualmente, nonché la sua tipologia. Sono riportati, suddivise in due sezioni relative rispettivamente al fabbricato e agli impianti, i rispettivi dati.

La quarta pagina contiene gli elementi identificativi del soggetto certificatore, la dichiarazione di indipendenza e i riferimenti per la reperibilità. Le informazioni sui sopralluoghi obbligatori e sull’eventuale software utilizzato per la redazione dell’attestato, nonché informazioni sulle opportunità, anche in termini di strumenti di sostegno nazionali o locali, legate all’esecuzione di diagnosi energetiche e interventi di riqualificazione energetica, comprese le ristrutturazioni importanti.

Nell'ultima pagina vi sono, infine, informazioni per facilitare la lettura dell’attestato e le note utili alla sua compilazione.

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(5) L’APE riporta inoltre le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali gli incentivi di carattere finanziario disponibili al momento del rilascio dell’attestato e l’opportunità di eseguire diagnosi energetiche.

LO SCHEMA PER GLI ANNUNCI COMMERCIALI

Relativamente agli annunci commerciali, nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci, effettuati tramite i mezzi di comunicazione commerciali, riportano gli indici di prestazione energetica dell’involucro, l’indice di prestazione energetica globale dell'edificio o dell'unità immobiliare, sia rinnovabile che non rinnovabile, e la classe energetica corrispondente. Escludendo gli annunci via internet e a mezzo stampa, è obbligatorio l'utilizzo del formato previsto dalle linee guida.

LA PROCEDURA DI ATTESTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

L’attestazione energetica di un edificio è richiesta dal titolare del titolo abilitativo a costruire o dal proprietario o dal detentore dell’immobile, ai soggetti certificatori abilitati, che sono in grado di garantire l'indipendenza ed l'imparzialità di giudizio. La procedura di attestazione della prestazione energetica degli immobili, prevede in particolare:

L’esecuzione del sopralluogo – obbligatorio - o anche la verifica di progetto, sono finalizzati alla determinazione dell’indice di prestazione energetica dell’immobile e all’eventuale redazione di una diagnosi energetica, per l’individuazione degli interventi di riqualificazione energetica economicamente convenienti.

Queste operazioni comprendono:

Vi è poi la classificazione dell’edificio in funzione degli indici di prestazione energetica e il suo confronto con i limiti di legge e le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione individuati, segue poi il rilascio dell'attestato.

L'ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA

L’attestato di qualificazione energetica (6) degli edifici si differenzia dall’APE essenzialmente per i soggetti che sono chiamati a redigerlo e per l’assenza dell’attribuzione di una classe di efficienza energetica all’edificio in esame (che risulta solamente proposta dal tecnico che lo redige). L’attestato di qualificazione energetica deve essere predisposto da un tecnico abilitato non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio.

Nel caso di edifici di nuova costruzione o per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello, la nomina del soggetto certificatore avviene prima dell’inizio dei lavori.

Nei medesimi casi, qualora fossero presenti, a livello regionale o locale, incentivi legati alla qualità energetica dell’edificio (bonus volumetrici, ecc.), la presentazione dell’APE redatto sui dati di progetto o dell’attestato di qualificazione energetica, può essere resa obbligatoria contestualmente al deposito della richiesta di autorizzazione edilizia.

Le condizioni e le modalità attraverso cui è stata effettuata la valutazione della prestazione energetica di un edificio o di una unità immobiliare sono indicate esplicitamente nel relativo attestato.

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(6) L'attestato di qualificazione energetica è facoltativo, e può essere predisposto dall'interessato per semplificare il successivo rilascio dell'APE. Uno schema di attestato viene fornito anche dalle linee guida.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ATTESTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA

Il soggetto certificatore presenta al richiedente, mediante apposita informativa, tutte le opzioni che sono consentite per accedere al servizio in termini di qualità e di costo, al fine di consentire una scelta consapevole.

L’informativa deve specificare:

LA NOMINA DEL CERTIFICATORE

Per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni importanti di primo livello, la nomina del soggetto certificatore deve avvenire prima dell’inizio dei lavori e deve essere dichiarata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che il proprietario dell’edificio deposita presso il comune competente, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti o alla richiesta di permesso di costruire.

In questi casi, il servizio di attestazione della prestazione offerto dal soggetto certificatore deve comprendere almeno:

Per le unità immobiliari esistenti, il servizio di attestazione della prestazione si intende comprensivo delle attività di raccolta dei dati di base necessari alla determinazione della prestazione energetica, da eseguire in conformità alle linee guida.

Per ottimizzare la procedura, il richiedente può rendere disponibili a proprie spese i dati relativi alla prestazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. Lo stesso può richiedere il rilascio dell’attestato di prestazione energetica sulla base di:

LA REGISTRAZIONE DELL'ATTESTATO

L'attestato va trasmesso alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio; entro i quindici giorni successivi alla trasmissione, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, della copia dell'attestato, il soggetto certificatore procede alla consegna dell’APE al richiedente. La sottoscrizione con firma digitale dell’APE ha valenza di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

IL NUOVO SISTEMA INFORMATIVO

Le Regioni e le Province autonome devono adottare le misure necessarie per l’attuazione dei piani e delle procedure di controllo della qualità del servizio di attestazione della prestazione energetica, nonché dell’effettiva emissione dell’APE.

Gli APE trasmessi sono archiviati a cura delle Regioni e delle Province autonome, secondo proprie esigenze di conservazione sostitutiva o cartacea, specificando con apposito atto le regole della medesima. Entro il 31 marzo di ogni anno, a decorrere dall’entrata in vigore delle linee guida, viene inoltre alimentato un Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica (SIAPE), con i dati relativi all’anno trascorso.

L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), sentite le regioni (entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto), istituisce la banca dati nazionale, denominata SIAPE, per la raccolta dei dati relativi agli APE, agli impianti termici e ai relativi controlli e ispezioni. Viene inoltre garantita dalla stessa ENEA, l’interoperabilità del SIAPE con i sistemi informativi nazionali e regionali esistenti, ed in particolare con i catasti regionali degli impianti termici, e con i sistemi informatici dell’Agenzia delle Entrate relativi al catasto degli edifici.

Le Regioni, le Provincie autonome e i Comuni potranno accedere, per via telematica, alla totalità dei dati presenti nel SIAPE relativamente alla zona geografica di competenza e, per quanto riguarda il restante territorio nazionale, accedono ai dati in forma aggregata. I privati cittadini potranno accedere ai dati in forma aggregata.

L’ENEA, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto sulle modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, istituirà sul proprio sito una sezione dedicata alla prestazione energetica contenente:

Le Regioni e le Province autonome possono stipulare accordi con l’ENEA al fine di:

CASI DI ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI DOTAZIONE DELL’APE

Le linee guida prevedono specificamente i casi di esclusione dall’obbligo di dotazione dell’attestato di prestazione energetica. In particolare sono esclusi dall'APE:

I CONTROLLI

Per l'effettuazione dei controlli relativi alla qualità dell’attestazione della prestazione energetica reso dai soggetti certificatori, le Regioni e le Province autonome definiscono piani e procedure di controllo che consentano di analizzare almeno il 2% degli APE depositati territorialmente in ogni anno solare. I controlli sono prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti e comprendono tipicamente:

Infine verrà alimentata la banca dati del SIAPE telematicamente ed annualmente, con i dati relativi ai controlli effettuati e il numero dei certificati invalidati.

 

Quadro Normativo

- Decreto Legge n. 192 del 19 agosto 2005

- D.M. 26 giugno 2015 - Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici

- D.M. 26 giugno 2015 - Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione del le prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici.

- D.M. 26 giugno 2015 - Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici

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