La Cassazione sugli obblighi del locatore

Pubblicato il 26 agosto 2009
Per i giudici di Cassazione – sentenza n. 2458 del 30 gennaio 2009 – ai sensi degli artt. 1575 e 1576 c.c. il locatore, salva l'applicazione della normativa in tema di miglioramenti, non è tenuto né all'esecuzione di opere di modificazione o trasformazione della cosa locata per rendere la cosa stessa idonea all'uso convenuto, né al rimborso delle spese sostenute dal conduttore per l'esecuzione di tali opere.

Eleonora Pergolari
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