di Cassazione, con la sentenza n. 8643, depositata il 6 aprile 2007, sembra volere dimostrare l’inattaccabilità di un buon accertamento induttivo basato su elementi extracontabili. Pur richiamando la validità dell’equivalenza pasti somministrati = numero dei tovaglioli mandati a lavare per accertare il reddito dei ristoratori, i Supremi giudici ammettono l’esistenza anche di “altri dati giustificativi della presunzione di reddito, come i prezzi dei singoli pasti ricavati dalle ricevute fiscali esaminate”, oltre a sottolineare che il numero presunto dei coperti serviti “trovava riscontro anche nella quantità di vino e altri elementi consumati”. La decisione presa dalla Corte con la suddetta sentenza si discosta, dunque, dall’orientamento prevalente in materia di accertamento, dal momento che i giudici della Cassazione hanno messo sullo stesso piano delle presunzioni “gravi, precise e concordanti” le gravi incongruenze tra i valori dichiarati e quelli ragionevolmente “attesi in base alle caratteristiche dell’attività svolta o agli studi di settore”. Perciò, quando si deve ricostruire il reddito o il contribuente riesce a giustificare gli scostamenti tra quanto denunciato e quanto “stimato” oppure si devono prendere in considerazione le conclusioni degli accertatori.
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