La Cassazione limita le prove per bloccare il redditometro
Pubblicato il 26 marzo 2009
La Cassazione, con la sentenza n.
6813 depositata il 20 marzo 2009, interviene nell’ambito della prova contraria a fronte di un accertamento sintetico con una stretta per i contribuenti. La norma di riferimento è contenuta nell’articolo 38, comma 6 del Dpr 600/73 che dà la possibilità al contribuente di dimostrare che il maggior reddito determinato sinteticamente sia costituito, tutto o in parte, da redditi esenti o redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. Tale norma ha sollevato la questione se la prova contraria debba essere circoscritta al solo possesso di redditi esenti o di redditi assoggettati a titolo d’imposta. In merito la Corte chiarisce che la prova della sola disponibilità di redditi non è sufficiente, ma è necessario dimostrare che “la spesa per incrementi patrimoniali sia stata sostenuta, non già con qualsiasi altro reddito, ma proprio con redditi esenti soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta”. Pertanto, relativamente alle spese per incrementi patrimoniali di rilievo per il redditometro la prova liberatoria a carico del contribuente deve essere data unicamente dalla dimostrazione dell’identità della spesa con i redditi esenti o di redditi assoggettati a titolo d’imposta.