La quinta Sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 19049 del 19 maggio 2010, ha annullato con rinvio la condanna per bancarotta patrimoniale e confermato quella di bancarotta documentale nei confronti di un amministratore che era soltanto una “testa di legno”, amministratore legale. La motivazione addotta è che non era stato provato che egli avesse partecipato o comunque avesse piena contezza delle sottrazioni effettuate dall'amministratore di fatto.
Non può essere, infatti, condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale per il semplice fatto di aver accettato l'incarico. I giudici sottolineano che:
- l’imputazione di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o omessa tenuta della scritture contabili a danno dei creditori può essere addebitata al soggetto investito formalmente;
- l’imputazione di bancarotta patrimoniale o per distrazione non può essere automaticamente addebitata al soggetto investito formalmente, poiché “la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall’amministrazione di fatto”.
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