In nome della ragionevole durata del processo, va sanato l‘accordo tra Amministrazione fiscale e contribuente che sia stato raggiunto in ritardo o quello che non intervenga sulle sanzioni. In difesa degli strumenti deflattivi del contenzioso fiscale due pronunce di Cassazione, numero 9222 e numero 9223, di fresca emanazione (18 aprile).
Così - sentenza 9222 - un’interpretazione che ritenesse preclusa la possibilità della conciliazione giudiziale concordata fuori dall’udienza “solo in ragione del fatto che, prima della sua conclusione negoziata, siano state tenute alcune udienze di mero rinvio, si porrebbe in urto con il canone della ragionevole durata del processo”.
E - sentenza 9223 - “la materia delle sanzioni applicabili alla controversia conciliata è del tutto sottratta alla disponibilità delle parti”. Infatti, le multe possono venire recuperate in un momento successivo, attraverso “le consuete tecniche liquidatorie” del Fisco. Di conseguenza, dopo la conciliazione sta all’Ufficio pretendere il dovuto, nella misura legalmente fissata. Con ciò è recuperato il valore della conciliazione, sempre concordata fuori dall’udienza, con la quale le parti s’accordano sull’imposta dovuta dal soggetto passivo, non anche sulle sanzioni.
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