La Cassazione ammette il secondo avviso in presenza di nuovi elementi
Pubblicato il 19 marzo 2010
La Cassazione, con sentenza
6459 del 17 marzo 2010, nell’accogliere il ricorso del Fisco, chiarisce che è legittimo l’accertamento integrativo (ossia una seconda rettifica Iva) se vi sono nuovi elementi che non erano conosciuti dall’Ufficio al momento dell’emissione del primo avviso. Tuttavia, è necessario che il giudice di merito verifichi l’effettiva posteriorità dei “fatti che hanno permesso all’Amministrazione di acquisire i nuovi elementi idonei a giustificare la diversa pretesa” (Cassazione civile sentenza 16391/2002). I giudici, inoltre, affermano che “
costituiscono dati sopravvenuti ... anche i dati conosciuti da un ufficio fiscale, ma ignoti a quello che emette l'avviso di accertamento”.