La caparra incassata dopo la disdetta va assoggettata all’Iva

Pubblicato il 14 settembre 2006

L’avvocato generale della Ue fornisce le proprie conclusioni sulla causa C-277/05, rispetto al caso di un albergo che riscuote una caparra e che, se trattiene l’importo in caso di disdetta, deve assoggettare la somma ad Iva, trattandosi di remunerazione della prestazione di prenotazione; si tratta, per l’avvocato generale, di un vero e proprio corrispettivo per la prestazione resa dall’albergatore ai clienti fino alla disdetta da parte di questi, non di un introito di natura indennitaria. Se la tesi troverà conferma della Corte europea definirà un aspetto dell’Imposta sul valore aggiunto piuttosto controverso.      

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Rider: inquadramento contrattuale. I chiarimenti del Ministero

22/04/2025

Contributi Inps, aggiornati tassi di interesse e sanzioni civili

22/04/2025

Lavoratori intermittenti: nuove regole per computo e denuncia Uniemens

22/04/2025

CNDCEC: novità della riforma della riscossione 2025 e riapertura rottamazione quater

22/04/2025

Affitti brevi: poteri limitati dei Comuni

22/04/2025

Cassazione: le ferie sospendono il comporto solo se chieste in malattia

22/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy