La cancellazione dell'Ipoteca sull'immobile espropriato segue il valore dell'aggiudicazione

Pubblicato il 05 marzo 2015 Nella circolare n. 8 del 4 marzo 2015 l’agenzia delle Entrate interviene sul trattamento delle annotazioni ordinate dal giudice che decreta il trasferimento all’aggiudicatario di un bene espropriato.

La vendita e la cancellazione dei vincoli pregiudizievoli sono contestuali.

Si spiega che chi acquista un immobile espropriato e deve calcolare l’imposta ipotecaria per le cancellazioni delle ipoteche (cancellazione dell’annotazione nei registri immobiliari), deve considerare come base imponibile su cui applicare l’imposta il prezzo di aggiudicazione dell’immobile e non l’intero credito garantito dall’ipoteca. Infatti, la base imponibile è rappresentata dal minore valore tra l’ammontare del credito garantito e il prezzo di aggiudicazione degli immobili trasferiti.

Inoltre, il trattamento non cambia se l’immobile liberato rappresenta l’oggetto complessivo dell’ipoteca.

La conclusione parte dal presupposto che le annotazioni nei registri immobiliari non rientrano nella categoria delle cancellazioni totali di ipoteca, bensi` in quella delle cancellazioni parziali, definite tecnicamente “restrizione di beni”(articolo 586 del codice di procedura civile).

Dunque, le cancellazioni ordinate giudizialmente con il decreto di trasferimento si configurano, reputa l'Agenzia, come liberazione dei singoli immobili trasferiti.
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