L’ “integrativa” della società resta senza effetti per il socio

Pubblicato il 31 maggio 2006

di Cassazione, con la sentenza 8597 del 12 aprile precisato che la dichiarazione integrativa presentata dalla società non produce effetti nei confronti dei soci. Tale principio generale non può essere derogato per effetto del tipo di dichiarazione di condono. I giudici hanno infatti sottolineato che “il tipo di dichiarazione può avere rilevanza solo al fine di fare ritenere definita o non definita la posizione tributaria con riferimento al soggetto che ha manifestato la volontà di avvalersi di una norma di favore”. Pertanto, anche i soggetti cui sono imputati pro quota i redditi di una società o di un’associazione e dell’azienda gestita in comune tra i coniugi possono presentare la dichiarazione integrativa autonomamente e il Fisco può intervenire a rettificare i redditi di partecipazione, in quanto l’attività di accertamento non può essere impedita dalla dichiarazione integrativa presentata dalla sola società. ribadisce, dunque, la soggettività tributaria autonoma della società di persone rispetto al socio, anche se le rispettive posizioni sono tra loro strettamente collegate. Ciò comporta che, in caso di contestazione dell’accertamento del reddito di partecipazione, il giudice che deve decidere è tenuto a farlo in piena autonomia e senza alcun condizionamento.

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