In attesa che la pubblicazione in “Gazzetta” del decreto attuativo della manovra anticrisi impartisca il via all’Iva per cassa viene sollevato il caso dei pagamenti frazionati e della rateizzazione nella vendita di beni e servizi, che complicano l’applicazione del nuovo regime. In merito alla rateizzazione viene ricordato che il differimento ex articolo 7 del Dl 185/08 è possibile solo nell’ambito delle cessioni a soggetti passivi d’imposta, non nelle transazioni con privati poiché, in tal caso, manca una documentazione che contenga i dati del cliente. Proprio da questa distinzione nasce il nodo della rateizzazione: nelle operazioni in cui la controparte è rappresentata da imprenditori individuali o professionisti, che possono acquistare sia in qualità di soggetti passivi che di privati, questi possono richiedere la fattura per poi non utilizzarla ai fini fiscali. In quest'ipotesi è necessario che il cedente ottenga dal cessionario una dichiarazione circa la veste in cui compie l’operazione:
- se chi acquista agisce come privato, l’Iva relativa alla cessione a rate seguirà il principio di competenza;
- se chi acquista agisce nella veste di imprenditore o professionista, è ammessa l’emissione di una fattura con Iva a esigibilità differita con rinvio del versamento dell’Imposta all’effettiva percezione del prezzo.
Si ricorda, infine, che le dilazioni superiori a un anno sono soggette al termine annuale alla cui scadenza il cedente è tenuto a versare l’intero importo dell’Iva delle rate non ancora scadute e, viceversa, al cessionario è concessa la detrazione nonostante non abbia effettuato il pagamento.
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