L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 88 del 12 luglio 2006, precisa che i servizi aggiuntivi offerti dai soggetti che effettuano la prevendita di biglietti degli spettacoli, come per esempio la consegna a domicilio del titolo, sono prestazioni autonome agli effetti dell’Iva e anche ai fini della certificazione dei corrispettivi. Pertanto, l’imposta si applica con aliquota ordinaria del 20%. La risposta del Fisco deriva da un quesito posto dalla Siae e richiama il parere dell’avvocatura dello Stato, secondo cui la somma pagata dall’acquirente, compreso anche il diritto di prevendita, va imputata tutta e interamente all’organizzatore e costituisce, dunque, il corrispettivo per assistere allo spettacolo, sebbene una parte di tale somma potrà poi essere attribuita dall’organizzatore dello spettacolo al distributore dei biglietti a compenso dell’attività di distribuzione.
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