Iva di gruppo con nuovo modello VR. Criticità, ma superabili

Pubblicato il 27 maggio 2010 Con la Legge Finanziaria per l’anno 2008, che ha modificato l’articolo 73 del Decreto presidenziale 633/72 (Iva di gruppo), al momento dell’ingresso di una società nella procedura di liquidazione di gruppo l’eccedenza di credito eventualmente risultante resterà nella sua disponibilità. Le Entrate - risoluzione 4/E/2008 - hanno così interpretato la nuova norma sull’impiego dell’eccedenza:

- può essere utilizzata negli anni successivi dopo l’uscita dalla procedura di gruppo;

- può essere chiesta a rimborso (articolo 30, Dpr 633/72);

- può essere utilizzata in compensazione, soggiacendo in questo terzo caso a prefissati limiti di legge.

Nell’istanza annuale, la novità si traduce in un nuovo modello, il VR/2010, ed in una nuova sezione, la 4 per il rimborso dei crediti non trasferibili. Ma il software in dotazione agli agenti della riscossione accetta il modello alla sola condizione che sia per intero compilata la sezione 1 – “Determinazione dell’importo chiesto a rimborso” – indicando cifre diverse da zero nel rigo VR3 – “Credito d’imposta” – il che, avendo effettuato le società aderenti all’Iva di gruppo nel 2009 il trasferimento al gruppo dei loro crediti e debiti di quell’anno, rappresenta un problema dal momento che nel rispetto delle istruzioni si troverebbero a non poter inserire un importo diverso da zero nel rigo VR3 e, di conseguenza, a non poter presentare il modello per la richiesta di rimborso del credito.

Difficoltà tecnica, questa, superabile indicando nella sezione 1 del VR i dati sui crediti e debiti maturati dalla società nel 2009, benché tali saldi siano stati trasferiti alla controllante, in osservanza della disciplina dettata dall’articolo 73.
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