Un primo gruppo di lavoro del tavolo tecnico che ha preso l’avvio ieri, alle Entrate, tra Amministrazione finanziaria, professionisti ed imprese affronterà l’analisi degli adempimenti riguardanti le scadenze per la presentazione delle dichiarazioni fiscali e per le istanze sul rimborso Iva auto. Imprese e categorie professionali chiedono il rinvio delle scadenze fissate al 31 luglio e al 16 aprile.
Un secondo gruppo di lavoro effettuerà la disamina delle ipotesi di compensazione tra debiti e crediti fiscali dei professionisti associati e delle associazioni tra professionisti, nonché delle problematiche congiunte agli interpelli disapplicativi connessi alle società non operative.
In merito alla disapplicazione della normativa sulle società di comodo, occorre tornare alla relativa circolare illustrativa delle dinamiche per le istanze, la 14 del 15 marzo, per sottolineare che l’eventuale provvedimento di rigetto dell’interpello disapplicativo non è “immediatamente” impugnabile, “in quanto non rientra tra gli atti impugnabili di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. . Alla luce della pronuncia di Cassazione 21 dicembre 2004, n. 23731 - che, implicitamente, ha riconosciuto impugnabile il diniego di disapplicazione emesso in seguito ad istanza di interpello ex articolo 37-bis, comma 8, del Dpr 600/73 - il contribuente potrebbe, infatti, impugnare “direttamente” la risposta negativa del Direttore regionale delle Entrate. Il Fisco ha, chiaramente, inteso evitare che ciò avvenga, anche per scansare le probabili difficoltà legate all’iscrizione provvisoria a ruolo del successivo atto di accertamento.
E’, altresì, deciso nella medesima circolare che le istanze di interpello prive dei requisiti minimi richiesti da legge si considerano come non presentate, anche per l‘inammissibilità del ricorso contro il successivo atto d’accertamento.
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