Iva al 4 per cento per gli ausili ai disabili con certificazione medica

Pubblicato il 16 settembre 2011 E’ legittimo applicare l’aliquota agevolata del 4 per cento prevista dal n. 41-quater) della Tabella A, parte seconda, allegata al DPR n. 633 del 1972, unicamente per quei prodotti che possono rientrare nel concetto di “ausilio”, ovvero acquistati o utilizzati soltanto, o prevalentemente, da disabili per alleviare o curare menomazioni funzionali permanenti. In tale ipotesi non c’è alcuna esigenza che il destinatario della cessione esibisca una certificazione sanitaria, non ponendosi incertezze in merito alla loro inerenza rispetto alla patologia. Se si tratta, invece, di beni che possono costituire ausili ma che per caratteristiche e qualità sono suscettibili di diversa utilizzazione, occorre un’adeguata certificazione sanitaria che ne attesti la utilizzazione da parte di malati affetti da menomazione funzionale permanente.

Ciò premesso, in relazione ai materiali medici oggetto di interpello nella risoluzione numero 90 del 15 settembre 2011, l’Agenzia condivide la soluzione prospettata, che cioè “la fatturazione che le farmacie convenzionate predispongono a carico dell’Azienda Sanitaria Locale competente relativamente ai soggetti iscritti nel Registro Regionale Diabetici avverrà utilizzando l’aliquota IVA del 4 per cento”. Ciò in quanto i dispositivi medici di cui si commenta, i cui costi vengono riaddebitati, sono riconducibili alla categoria “ausili per menomazioni funzionali permanenti” ai sensi del n. 41-quater) della richiamata Tabella A, parte seconda, allegata al DPR n. 633 del 1972.

I prodotti in questione sono, infatti, erogati dai farmacisti “unicamente ed esclusivamente” a soggetti diabetici con menomazione funzionale permanente - attestata dall’iscrizione nel Registro Regionale Diabetici - in possesso di regolare prescrizione dei medici del Servizio Sanitario Nazionale. Per questa ragione, alle fatture emesse dalle farmacie convenzionate nei confronti dell’Azienda Sanitaria, relative ai medicinali consegnati ai soggetti diabetici, si renderà applicabile l’aliquota IVA del 4 per cento.
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