Iva 2010. Più soggetti passivi e più obblighi

Pubblicato il 14 dicembre 2009

Attende esito in Senato della Repubblica il decreto legislativo 12 novembre 2009, varato dal Consiglio dei ministri e già approvato dalla Camera dei deputati. Contiene l’intera riformulazione dell’articolo 7 del Dpr n 633/72, per giungere anche in Italia, dal 1° gennaio 2010, a fissare quale luogo d’imposizione Iva quello in cui avviene l’effettivo consumo del servizio; il principio ispiratore delle norme della direttiva comunitaria n. 8 del 12 febbraio 2008, che recepiremo attraverso il provvedimento in corso di approvazione, è infatti che "il luogo di imposizione dovrebbe essere di norma il luogo in cui avviene il consumo effettivo.". Per le prestazioni verso soggetti privati, il principio generale dovrebbe invece essere quello secondo cui il luogo di tassazione "è il luogo in cui il prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica".

In relazione al concetto di soggetto passivo, un ulteriore principio generale riguarda il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato (si considera stabilito in Italia il soggetto che possiede nel territorio un luogo stabile che opera direttamente e fattivamente in una determinata operazione): il soggetto passivo che effettua operazioni non rilevanti, in quanto non considerate cessione di beni o prestazione di servizi imponibili, "è considerato soggetto passivo riguardo a tutte le prestazioni che gli sono rese"; inoltre, la persona giuridica non soggetto passivo, ma identificata ai fini Iva, è comunque considerata soggetto passivo. Nella categoria rientrano: i soggetti passivi con domicilio nel territorio dello Stato o che vi risiedono e non hanno stabilito domicilio all’estero; le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato (intendendosi per stabile organizzazione "un centro di attività stabile", in cui si impiegano risorse umane e materiali)  di soggetti domiciliati e residenti all’estero, limitatamente alle operazioni rese o ricevute dalle stesse stabili organizzazioni.

I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio nel luogo in cui si trova la sede legale; la residenza nel luogo in cui si trova la sede effettiva.

Individuare se il committente è un soggetto passivo d’imposta o un privato consumatore finale è fondamentale al prestatore per stabilire la territorialità delle prestazioni di servizi. Egli deve anche sapere se rende servizi all’imprenditore, al professionista o ad un privato consumatore. In quest’ultima ipotesi, la prestazione si considera come resa ad un non soggetto passivo ai fini dell’applicazione delle regole sulla territorialità. E' pertanto necessario, per fare salva la buona fede, che il prestatore italiano rilevi lo status del suo cliente nel Paese dove è stabilito, giustificando così il non assoggettamento ad Iva del servizio reso.

Segnaliamo ancora una novità: sui servizi intracomunitari, dal 1° gennaio 2010 scatta l’obbligo di emettere autofattura anche per gli acquisti effettuati in ambito istituzionale. Si vuole che sia documentata la qualificazione dell’ente anche non commerciale quale debitore dell’Iva. La nuova regola, fissata dallo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2008/08/Ce, è che enti pubblici e enti non commerciali possessori di partita Iva siano considerati, ai fini della determinazione della tassazione della specifica imposta, soggetti passivi. Questi si confronteranno per la prima volta con specifici adempimenti, tra i quali proprio l'autofatturazione.

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