Solo in caso di correzione di errori materiali e di calcolo e di esclusione di ritenute o deduzioni non previste dalla legge o non documentate può essere applicato il procedimento snello di cui all'art. 36-bis del Dpr 600/73, procedimento che, quindi, non può essere esteso fino a ricomprendere fattispecie suscettibili di integrazioni diverse nelle quali sia necessaria l'emissione di un avviso di accertamento motivato in ordine all'interpretazione data dall'ufficio. E' quanto statuito dalla Cassazione con sentenza n. 6517 del 18 marzo 2009.
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