Italia-Svizzera, l'accordo spingerà la Voluntary disclosure
Pubblicato il 16 gennaio 2015
Anche se la firma ci sarà solo a febbraio
l'accordo fiscale tra Italia e Svizzera è definitivo.
Si tratta di un
Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro le doppie imposizioni (L. 943/78).
Ricadute positive si avranno per l'adesione alla collaborazione volontaria per il rientro dei capitali tenuti nello Stato elvetico.
A darne notizia in una conferenza stampa del Ministero dell'Economia il consigliere Affari fiscali e negoziatore, Vieri Ceriani, ed un soddisfatto
ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, che definisce l'accordo come epocale che potrà
“fornire strumenti di contrasto dell’evasione fiscale impensabili fino a qualche anno fa”.
L'accordo per lo scambio di informazioni è frutto di tre anni di trattative
Lo scambio di informazioni secondo lo standard Ocse è un primo passo che potrà portare la Svizzera a uscire dalle cosiddette black list.
Tra i punti d'intesa la
non retroattività per gli accertamenti fiscali per gli anni antecedenti il 2015, ma l'Agenzia potrà chiedere le informazioni molti mesi prima rispetto alla convalida degli accordi nei due stati poiché riferite a fatti o circostanze realizzate a partire dalla data di sottoscrizione e non a quella di entrata in vigore del Protocollo.
La
spinta alla voluntary - ex lege
186/2014 – è data in considerazione di vari punti.
Ad esempio
sussistono condizioni più favorevoli per l'adesione se le attività sono detenute da residenti italiani in Stati che stipulano un accordo per lo scambio di informazioni nei 60 giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge.
Dal canto
lotta all'evasione la sferzata verrà dalla possibilità dell'Italia di richiedere e, solo in conseguenza della richiesta specifica, di
ottenere informazioni su dati detenuti da una banca o da una istituzione finanziaria elvetica.
La possibilità potrà riguardare
soltanto atti e informazioni bancarie successive alla firma dell’accordo, ma potrà riferirsi a singoli contribuenti o specifici gruppi di soggetti.
Capitolo frontalieri
È ancora da definire ma i residenti in Italia che lavorano nel paese elvetico avranno in futuro un livello di tassazione grosso modo uguale nelle due nazioni.
La richiesta ha un modello
I dati potranno essere richiesti solo con la
modulistica predisposta dall’OCSE, che prevede:
l'identità della persona oggetto del controllo,
il periodo temporale oggetto del controllo,
la descrizione delle informazioni richieste con la specifica sulla forma nella quale si intende riceverle,
l'indicazione dello scopo per cui viene avanzata la richiesta di scambio di dati. Si può anche indicare il nome e l’indirizzo del presunto detentore delle informazioni.