Il ministero del Lavoro, attraverso la predisposizione del documento di programmazione 2009, si rivolge agli uffici territoriali con lo scopo di regolarizzare l’attività ispettiva delle Direzioni provinciali del lavoro. Il Ministero fa appello, soprattutto, alla “qualità dell’azione ispettiva” per evitare violazioni sostanziali che potrebbero avere delle ripercussioni dirette sui diritti e sulle condizioni dei lavoratori, e all’abbandono delle contestazioni sul piano formale. A tal fine, viene sollecitato l’utilizzo di strumenti alternativi all’ispezione, quali la vigilanza, la conciliazione monocratica e la diffida accertativa per i crediti patrimoniali, che richiedendo meno dispendio di risorse ispettive potrebbero rispondere in maniera più immediata alle esigenze di tutela dei lavoratori. Inoltre, i controlli dovranno essere accompagnati da un efficace azione di prevenzione programmazione e gli ispettori sono richiamati alla “scrupolosa applicazione e osservanza delle indicazioni amministrative, anche di carattere interpretativo e deontologico”. Ciò significa che in nome della trasparenza e dell’uniformità di trattamento, non sono più accolte le interpretazioni non conformi alle indicazioni ministeriali.
Ulteriori specificazioni riguardanti l’attività ispettiva sono contenute nella nota protocollo 1328 del 2 febbraio scorso della Direzione generale per l’attività ispettiva del ministero del lavoro. Il documento di prassi invita le Dpl a evitare un contenzioso dall’esito incerto e a esercitare il potere di autotutela che consente di privilegiare buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Con la precedente nota n. 255 del 12 gennaio, il Ministero aveva invitato il competente organo collegiale a tener conto della nuova interpretazione dell’articolo 1, commi 1192-1201 della legge 296/06, a seguito della decisione del Consiglio di Stato, e a considerare positivamente le istanze ancora non evase. Ma il non prendere in considerazione provvedimenti di diniego già notificati ai datori di lavoro avrebbe comportato una evidente situazione di disparità di trattamento riconducibile a illegittimità costituzionale. Per tali motivi, viene ora riconosciuta la facoltà di riesame, su richiesta e nell’abito dell’azione di autotutela, delle istanze respinte dall’organo collegiale. Per permettere il riesame dei provvedimenti di diniego dell’istanza di emersione presentata per i lavoratori regolarizzati prima dell’accordo sindacale è necessario però che l’istanza sia stata presentata rispettando i requisiti di legge. Dunque, gli organi collegiali potranno ora riesaminare le richieste e se necessario potranno estinguere le sanzioni già irrogate e restituire le somme indebitamente pagate.
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