Il ministero del Lavoro, nella risposta all’interpello n. 7 di ieri, precisa che lo straniero a cui sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta d’asilo non può svolgere attività lavorativa nei primi sei mesi dal rilascio del permesso. Nel caso, invece, non riceva alcuna risposta della decisione sulla domanda di asilo con conseguente rinnovo automatico del permesso per altri sei mesi, in questi ulteriori mesi potrà svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".