All’indomani della pubblicazione delle indicazioni espresse dall’avvocato generale della Corte Ue, dalle Entrate arrivano le prime valutazioni soprattutto sui tempi oltre i quali dovrebbero essere dichiarati non spettanti i rimborsi richiesti dai contribuenti. Lo spartiacque, fissato già nelle conclusioni del precedente Pm, è quello del 17 marzo 2005, ma molti sono coloro che scommettono su una eventuale disattesa di questo termine anche nel caso in cui aderisse alla tesi dell’incompatibilità dell’Irap con l’Iva. Dalle Entrate si fa presente, inoltre, che il riferimento dell’avvocato comunitario non dovrebbe limitare le richieste solamente ai contribuenti che hanno già fatto ricorso ai giudici, ma anche a quelli che avevano già presentato la domanda di rimborso all’Agenzia, che è l’atto a seguito del quale è possibile fare ricorso ai giudici in assenza di risposta positiva. Nel caso in cui condividesse la scelta del termine del 17 marzo 2005, bisognerebbe poi esaminare attentamente la decisione per verificare se questa data viene vincolata o meno alla proposizione del ricorso oppure alla semplice domanda di rimborso. Nel caso in cui tutto venisse vincolato alla proposizione di un ricorso giurisdizionale, ciò renderebbe inefficaci tutte le richieste di rimborso e i ricorsi giurisdizionali proposti in data successiva al 17 marzo 2005. Sullo stesso tema è scontro duro tra le due coalizioni di centrodestra e centrosinistra: in vista delle prossime elezioni politiche di aprile già si inizia a pensare alle soluzioni per far fronte ad una eventuale bocciatura dell’imposta sulle attività produttive.
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