Irap, i giudici anticipano la Ue

Pubblicato il 19 aprile 2006

In attesa che di giustizia europea si esprima in maniera definitiva sulla dibattuta controversia circa la compatibilità dell’Irap con la direttiva Iva, molti giudici tributari sono già intervenuti in materia dando luogo ad una vera e propria giurisprudenza “domestica”. Molte Commissioni tributarie hanno, infatti, trattato il tema, con una prevalenza – anche se i numeri non indicano ancora un orientamento – delle decisioni che assimilano l’Irap alle imposte dirette. Dopo l’apertura del contenzioso europeo, che ha visto i due avvocati della Corte Ue (Francis G. Jacobs e Christine Stix-Hackl) pronunciarsi sulla bocciatura dell’Irap, si è ora in attesa di una verifica statistica sulla coincidenza dell’imponibile di Iva e Irap. In caso di bocciatura, i rimborsi spetterebbero solo per le richieste anteriori al 17 marzo 2005.

Nel frattempo - come detto - molte Ct regionali si sono pronunciate in materia fornendo pareri discordanti: alcuni in linea con l’orientamento della Corte Ue e altri, invece, favorevoli all’orientamento dell’Erario italiano, che appunto riconoscendo due percorsi diversi per i citati tributi ne ammette la coesistenza. In particolare, da segnalare l’ultima pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Padova, che con la sentenza 177 del 27 gennaio ribadito che la differenza tra Irap e Iva è così marcata che non si profila alcuna incompatibilità del tributo regionale con i principi comunitari. Infatti, secondo il giudice veneto, la normativa sull’Irap non contrasta con quanto stabilito dall’articolo 33 della sesta direttiva Cee n. 77/388 del 17 maggio 1977. Anzi, si ribadisce la sostanziale differenza delle due imposte, così come concepite dal Fisco, soprattutto per ciò che concerne il meccanismo di detrazione: mentre l’Iva grava sul consumo finale, con un’applicazione frazionata nelle varie fasi della produzione, l’Irap, al contrario, colpisce la ricchezza derivante dalle attività produttive esercitate in un territorio.  

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