Irap, flessibilità per i piccoli

Pubblicato il 02 febbraio 2008

È prevista entro il mese di febbraio, la circolare annunciata giovedì scorso dall’agenzia delle Entrate sulla disciplina dell’Irap, con cui si cercherà di offrire criteri di massima e una ricognizione degli esempi giurisprudenziali più significativi.  Il cardine della giurisprudenza, cui dovrà fare riferimento esplicito l’Agenzia, è rappresentato dal principio per cui la soggezione all’Irap è esclusa quando il professionista “si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui o impieghi beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, il minimo ritenuto indispensabile per l’esercizio dell’attività”. Secondo diverse pronunce della Cassazione, non pagano l’Irap i professionisti che si avvalgono di un’organizzazione che non faccia loro capo, mentre la pagano quanti hanno dedotto, ai fini Irpef o Iva, importi per beni strumentali tali da eccedere il “minimo consentito”. Intanto, Claudio Siciliotti, presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ha inviato una lettera al direttore delle Entrate, Massimo Romano, spiegando le attese dei professionisti in merito al documento.

In una risposta a Telefisco 2008, l’agenzia delle Entrate ha ribadito che la deduzione fiscale Irap sarà riconosciuta al momento della quantificazione della spesa effettiva: in questo modo si evita una doppia tassazione economica, ma si deve continuare a gestire le variazioni, con la rilevazione di un credito per le imposte anticipate.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy