Irap, contrasto sui rimborsi

Pubblicato il 17 marzo 2006

Il Dipartimento per le Politiche fiscali del ministero dell’Economia contesta le conclusioni sull’Irap dell’avvocato generale della Corte Ue, Stix-Hackl. Ciò che non viene condiviso non è tanto la presunta incompatibilità dell’imposta regionale con l’Iva, quanto invece la data indicata come “spartiacque” tra chi avrà diritto a ottenere il rimborso e chi no. Si ricorda che in caso di bocciatura dell’Irap, l’avvocato della Corte di giustizia aveva indicato il 17 marzo 2005 come data entro cui i contribuenti che hanno agito in giudizio o hanno promosso un equivalente ricorso potranno ottenere la restituzione del tributo versato; chi non l’ha fatto, oppure l’ha fatto dopo, al contrario, no. Secondo il Dipartimento per le Politiche fiscali, la data da prendere in considerazione dovrebbe essere quella del 24 gennaio 2004, giorno della pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale” Ue dell’atto di ricezione dell’ordinanza con la quale tributaria provinciale di Cremona ha rimesso la questione Irap alla Corte di giustizia (Causa C-475/03). Questo, per il Dipartimento, è il momento in cui la questione Irap avrebbe assunto “pubblicità legale”, tanto che tutti coloro che hanno fatto domanda di rimborso o hanno presentato il ricorso successivamente non sarebbero più stati in “buona fede”. La buona fede è proprio il presupposto alla base delle conclusioni di Stix-Hackl in riferimento sia ai comportamenti dello Stato italiano sia dei contribuenti Irap.

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