Irap, acconti a ostacoli anche nel 2006

Pubblicato il 21 maggio 2006

Il decreto-legge 106/05 ha stabilito la disapplicazione della riduzione delle sanzioni per ravvedimento (articolo 13 del dlgs 472/97) e per acquiescenza ai preavvisi di iscrizione a ruolo (articolo 2 del dlgs 462/97) con riguardo agli omessi o insufficienti versamenti Irap, in acconto e a saldo, per l’esercizio in corso al 17 giugno 2005. La regola, che ha il fine di evitare il calo del gettito alla luce del giudizio pendente dinnanzi alla Corte di giustizia Ue, mantiene l’efficacia per i contribuenti che per il versamento dell’acconto Irap 2005 hanno scelto di utilizzare il metodo previsionale e ridotto l’importo rispetto a quanto sarebbe risultato dai conteggi con il metodo storico (98% 0 99% dell’Irap 2004, secondo che si tratti di soggetti Irpef o Ires). In occasione del prossimo pagamento, i contribuenti incontreranno due limiti: non potranno, in ipotesi di versamento insufficiente rispetto a quanto dovuto a consuntivo, corrispondere la differenza maggiorata della sanzione ridotta a un quinto (6%); non potranno saldare il futuro preavviso di ruolo con sanzione del 10%.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Riforma del sistema doganale 2024, novità su contrabbando e sanzioni. Analisi Dogane

07/10/2024

Transizione 5.0: nuovi chiarimenti dal GSE su credito d'imposta e sistemi energetici

07/10/2024

Assindatcolf, lavoro domestico in crisi: meno occupati e più irregolarità

07/10/2024

CCNL Installatori e manutentori piscine Conflavoro - Stesura dell'1/2/2023

07/10/2024

CCNL Impianti sportivi Conflavoro - Stesura del 10/09/2022

07/10/2024

Patente a crediti: le Faq dell’Ispettorato nazionale del lavoro

07/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy