Il decreto-legge 106/05 ha stabilito la disapplicazione della riduzione delle sanzioni per ravvedimento (articolo 13 del dlgs 472/97) e per acquiescenza ai preavvisi di iscrizione a ruolo (articolo 2 del dlgs 462/97) con riguardo agli omessi o insufficienti versamenti Irap, in acconto e a saldo, per l’esercizio in corso al 17 giugno 2005. La regola, che ha il fine di evitare il calo del gettito alla luce del giudizio pendente dinnanzi alla Corte di giustizia Ue, mantiene l’efficacia per i contribuenti che per il versamento dell’acconto Irap 2005 hanno scelto di utilizzare il metodo previsionale e ridotto l’importo rispetto a quanto sarebbe risultato dai conteggi con il metodo storico (98% 0 99% dell’Irap 2004, secondo che si tratti di soggetti Irpef o Ires). In occasione del prossimo pagamento, i contribuenti incontreranno due limiti: non potranno, in ipotesi di versamento insufficiente rispetto a quanto dovuto a consuntivo, corrispondere la differenza maggiorata della sanzione ridotta a un quinto (6%); non potranno saldare il futuro preavviso di ruolo con sanzione del 10%.
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