Iper ammortamento, interconnessione ai sistemi informatici non sempre necessaria

Pubblicato il 03 agosto 2018

Arrivano dal MiSe ulteriori chiarimenti concernenti il requisito obbligatorio dell’interconnessione, per taluni beni del primo gruppo dell’allegato A, ai sistemi informatici di fabbrica “con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program”, ai fini dell'Iper ammortamento: non necessario l'obbligo dell'interconnessione per i macchinari semplici.

Con Avviso nella pagina dedicata a Iper e Super Ammortamento, il MiSE informa che è online la circolare direttoriale n. 295485 del 1° agosto 2018.

Tratta dell'Iper ammortamento per gli investimenti in beni strumentali per la trasformazione tecnologica e digitale, ex art. 1, commi 9-11, della legge n. 232 del 2016, alla luce della circolare 23 maggio 2018, n. 177355, con la quale sono state dettate istruzioni integrative delle “linee guida tecniche” in materia di iper ammortamento contenute nella Parte Terza della circolare Agenzia delle Entrate-Ministero dello Sviluppo Economico n. 4/E del 30 marzo 2017.

Il bene deve essere in grado di trasmettere dati in uscita

Per alcuni beni strumentali del primo gruppo dell’allegato A, il vincolo del caricamento da remoto di istruzioni e/o part program potrebbe risultare non necessario o, per così dire, non conferente sul piano strettamente tecnico - ad esempio, di alcune macchine utensili quali trance, taglierine, seghe circolari, trapani, frantoi e mulini di macinazione - in quanto progettati per un unico ciclo di lavoro o per un’unica lavorazione completamente standardizzata, non necessitano di ricevere istruzioni operative né in relazione alla sequenza (temporale e/o logica) delle attività o delle azioni da eseguire, né in relazione ai parametri o alle variabili di processo.

Al riguardo, si ritiene che, con riferimento al rispetto del requisito dell’interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica, per queste specifiche fattispecie:

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