L’invito di pagamento bonario non può essere impugnato davanti al giudice tributario: ciò è quanto ha stabilito di Cassazione, con la sentenza 1791 del 28 gennaio 2005, che ha specificato come tale tutela possa essere richiesta solo per gli atti capaci di produrre effetti negativi per il contribuente. Secondo , l’avviso di pagamento inviato dal concessionario della riscossione non è espressione di un potere pubblicistico autoritativo, ma è un atto riconducibile alla sfera privatistica di un creditore nei confronti del suo debitore. Pertanto, ad esso non possono essere ricollegati effetti negativi, significativi e rilevanti per il destinatario.
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