Chi non invierà, esclusivamente online, il prospetto disabili entro il 31 gennaio 2018, sarà soggetto alla sanzione di 635,11 euro maggiorata di 30,76 euro per ogni giorno di ritardo.
Il modello sul sito Cliclavoro.
A partire dal 1° gennaio 2018 scatta l’obbligo di assumere i disabili al raggiungimento dei 15 dipendenti, non già a seguito dell’assunzione del 16° dipendente.
In merito all’adempimento dell’obbligo di assunzione da parte dei datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, si evidenzia che, stante l'abrogazione della disposizione di rango primario contenuta nel comma 2, dell’articolo 3 della legge n. 68 del 1999, risulta conseguentemente abrogata, in via implicita, la previsione transitoria di cui al comma 2 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, che consentiva ai datori di lavoro in parola e che effettuano una nuova assunzione aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, di assumere un lavoratore con disabilità entro i dodici mesi successivi dalla data in cui avevano effettuato la predetta assunzione.
Pertanto, le aziende che risultano già avere 15 dipendenti computabili hanno l'obbligo di assunzione entro i successivi 60 giorni (2 marzo 2018) oppure 60 giorni da quando arriveranno a 15 dipendenti.
Trascorsi 60 giorni dalla data in cui sorge l’obbligo di assunzione, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta la quota obbligatoria, se la causa è imputabile al datore di lavoro, lo stesso sconta la sanzione di 153,10 euro al giorno per singolo lavoratore non assunto.
Non devono inviare il modello le aziende che hanno avuto nel 2017 variazioni di organico tali da non incidere sulla quota di riserva, che è pertanto rimasta identica a quella del 2016. Unica eccezione chi rientra nella prima fascia che inviano comunque.
Si riassume che:
sono esonerati dall’invio quelle aziende che hanno avuto, nel corso del 2017, variazioni di organico tali da non incidere sulla quota di riserva che è pertanto rimasta identica a quella del 2016;
per i datori di lavoro appartenenti alla fascia 15-35 dipendenti, l’obbligo di invio sussiste anche qualora entro il 31 dicembre 2017 non ci siano state nuove assunzioni o cessazioni.
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