Investigatori privati sul lavoro sotto la lente della Fondazione Studi

Pubblicato il 16 luglio 2010 Con il parere n. 20 del 2010 - Legittimità del controllo dell’attività lavorativa mediante investigatori privati - la Fondazione Studi dei consulenti del lavoro affronta il tema del controllo dell’attività del dipendente da parte del datore di lavoro. Si riassume che è permesso il controllo dell’attività anche senza che l’interessato sappia per l’accertamento di potenziali illeciti volti a danneggiare l’azienda. Inoltre, è possibile l’ausilio, con paletti, di investigatori privati.

Tale aiuto non è accettato per controllare la normale operosità del dipendente, in quanto tali soggetti sono sconosciuti ai lavoratori (“I nominativi e le mansioni del personale addetto alla vigilanza debbono essere comunicati ai lavoratori interessati”, art 3 dello Statuto del lavoratore), tuttavia è concesso per verificare: l’appropriazione indebita di denaro da parte del dipendente; la mancata registrazione del pagamento con conseguente omessa consegna dello scontrino fiscale; la dichiarazione infedele del chilometraggio percorso; le false dichiarazioni sul lavoro svolto al di fuori dell’azienda; l’effettivo stato di malattia del dipendente.

Permane, tuttavia il limite dettato dall’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori che impedisce l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per le finalità in oggetto.
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