Invalidità del testamento Servono mezzi fraudolenti

Pubblicato il 12 aprile 2017

Non basta qualsiasi influenza psicologica

La necessità di rispettare la volontà del testatore fa sì, al fine di potersi affermare che una disposizione testamentaria sia affetta da dolo, che non sia sufficiente dimostrare una qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore medesimo, se del caso, mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni. Occorre invece provare la presenza di veri e propri mezzi fraudolenti, i quali – avuto riguardo all'età, alle condizioni di salute e di spirito del de cuius – siano idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non sarebbe stata volontariamente indirizzata.

Anche se è vero che la relativa prova può avere natura presuntiva, pur tuttavia essa deve fondarsi su fatti certi che consentano di identificare e ricostruire l’attività captatoria e la conseguente influenza determinante sul processo di formazione della volontà del testatore.

E’ quanto enunciato dalla Corte di Cassazione, seconda sezione civile, respingendo il ricorso di un parente del de cuius, avverso la pronuncia con cui era stata rigettata la sua domanda di annullamento della scheda testamentaria. In particolare, il ricorrente rimprovera alla Corte territoriale di aver escluso la captatio benevolentiae o dolo, per non aver considerato che l’anziano testatore si era sottoposto ad un’operazione chirurgica, a seguito della quale aveva perso rapidamente le proprie facoltà mentali. Così come non aveva considerato che il cugino, mai prima frequentato, aveva cominciato a stargli attorno, tanto da essere riuscito a far testare l’anziano parente – facilmente suggesionabile per il suo stato mentale - esclusivamente in suo favore.

Piaggeria, blandizia ed affettata affettuosità Non integrano mezzi fraudolenti

Censure respinte dalla Suprema Corte, secondo cui la sentenza impugnata, considerando l’insieme delle acquisizioni probatorie, è giunta invece alla corretta conclusione (e comunque in detta sede incensurabile) che al momento del testamento, il testatore non era incapace di intendere e di volere. Nello stesso tempo sono rimasti privi di prova gli addotti mezzi fraudolenti; mezzi che non è consentito confondere – concludono gli ermellini con sentenza n. 9309 dell'11 aprile 2017 – con atteggiamenti di piaggeria, blandizia, affettata affettuosità. Anche se appaiono eticamente discutibili, non integrano tuttavia la previsione di legge.

 

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