L’Inps, con il messaggio 17048 del 29 luglio 2009, ha dettato le modalità operative per attuare le modifiche operate ai fini del contrasto delle frodi in materia di invalidità civile dall’articolo 20, comma 5, del Dl anticrisi (78/2009).
Dopo le modifiche, in vigore dal 1° luglio 2009, gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, nonché le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati presso le sedi provinciali Inps.
Si ricorda che l'articolo 10, comma 6, del Dl 203/2005 (convertito nella legge 248/2005), ora modificato dal Dl 78/09, prevedeva la notifica degli atti introduttivi dei giudizi in tale ambito anche presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato e che l’Inps dovesse essere considerato litisconsorte necessario.
Il Dl anticrisi ha, inoltre, stabilito che nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a partire dal 1° aprile 2007 a carico del ministero dell'Economia e delle Finanze o del medesimo in solido con l'Inps, all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l’Istituto previdenziale.
Gioia Lupoi
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