L’Inps, con il messaggio 24536 del 12 settembre 2006, chiarisce che il lavoratore che ha esercitato il bonus per il posticipo del pensionamento (articolo 1, comma 12, legge 243/04 – riforma Maroni), se possiede tutti i requisiti sanitari e contributivi previsti dalla legge, ha diritto all’assegno ordinario d’invalidità, in quanto conserva lo status di assicurato. Il conseguimento dell’assegno di invalidità toglie il diritto al bonus a partire dalla decorrenza della pensione di invalidità o inabilità. La revoca del bonus deve essere comunicata sia al dipendente che al datore di lavoro presso il quale egli svolge l’attività nel momento della comunicazione.
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