Con circolare n. 40 del 22 dicembre 2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad integrazione della sua circolare n. 38 del 16 dicembre 2016, ha precisato che gli articoli 45 (relativo al sostegno al reddito dei lavoratori) e 48 (relativo alla proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi) del D.L. n. 189/2016, si applicano nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, limitatamente ai singoli soggetti danneggiati dal sisma che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, con trasmissione della dichiarazione agli uffici dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS territorialmente competenti.
Specifica la circolare che, ai fini dell’accesso alle misure in questione, gli interessati devono produrre copia della suddetta dichiarazione trasmessa all’Agenzia delle Entrate e all’INPS.
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