Niente detrazione fiscale per gli interventi antisismici - sisma bonus - in caso di asseverazione tardiva circa la riduzione di rischio sismico di 1 o di 2 classi: il documento deve necessariamente essere allegato alla Scia (Segnalazione certificata di inizio attività), dunque prima dell'inizio dei lavori, e depositato presso lo Sportello unico.
Non cambia nulla il fatto che il ritardo sia dovuto dall’incertezza circa la spettanza del bonus.
Ai fini dell’ottenimento dei benefici fiscali, ex articolo 3 del Dm 28 febbraio 2017, n. 58, deve essere, inoltre, consegnata in copia al committente.
Così, l'agenzia delle Entrate nella risposta 31 dell’11 ottobre 2018.
Il sisma-bonus - detrazione dall’Irpef o dall’Ires del 70% (75% per le parti comuni) delle spese sostenute per le misure antisismiche, da cui derivi una riduzione del rischio sismico di 1 classe (a fronte di riduzione di 2 classi, la detrazione è dell’80% o dell’85% per le parti comuni) – prevede che il progettista dell’intervento strutturale asseveri il miglioramento della classe di rischio, ossia la classe di rischio dell’edificio prima e quella che risulterà dopo l’intervento.
E richiede la contestuale allegazione del progetto, come asseverato dal progettista, alla Scia e il deposito presso lo sportello unico.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".