Il Dlgs 276/2003 ha introdotto tra i contratti di lavoro quello intermittente, anche detto “a chiamata”, riservato a lavoratori rientranti in certe categorie. Il ministero del Lavoro ha spiegato la disciplina con circolare n. 4 del 2005.
Questa tipologia di contratto, cui si applicano, nel rispetto della compatibilità, le regole del lavoro subordinato limitatamente ai periodi in cui il lavoratore si trova a svolgere effettivamente la prestazione lavorativa, può essere instaurata sia a tempo determinato che indeterminato. A tal proposito il ministero del Lavoro, in risposta all’interpello 72/2009, chiarisce che il ricorso al tempo determinato non deve indurre a ritenere che al lavoro a chiamata si debba applicare la disciplina del lavoro a tempo determinato: per il lavoro intermittente non trova, in alcun modo, applicazione il Dlgs n. 368/2001. Pertanto, per la riassunzione dello stesso lavoratore sempre con contratto intermittente, “pur se svolto a tempo determinato, non sarà necessario il rispetto del periodo minimo previsto dall’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 368/2001”, anche nell’ipotesi “di contratto di lavoro intermittente a tempo determinato e successivo contratto a termine a tempo pieno o a tempo parziale”.
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