Il Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive nel parere n. 6, del 7 marzo chiarito che le valutazioni preventive dell’Amministrazione finanziaria non possono prescindere da dati veritieri e non in contrasto tra di loro. In presenza, quindi, di palesi discordanze tra i valori contabili contenuti nel progetto di scissione e quelli desumibili dal bilancio, l’istanza del contribuente dovrebbe essere ritenuta inammissibile. In altre parole, per il Comitato: l’interpello contraddittorio può bloccare il parere. La pronuncia si riferisce ad una scissione parziale proporzionale di una società a ristretta base familiare operante nel settore delle costruzioni e della ristrutturazione di beni immobili. Il Comitato ha fornito un parere di inammissibilità, in quanto l’istanza formulata risulta troppo generica e contraddittoria sia in ordine alla consistenza patrimoniale dei beni conferiti alla società beneficiaria che in relazione alle motivazioni economiche sottostanti. Ma ciò che è ancora più palese per il Comitato è l’evidente contraddittorio in merito alle ragioni economiche che sottendono all’operazione straordinaria. Nell’istanza si legge, infatti, che la società operativa mira a una migliore gestione del proprio bilancio includendo nei piani gestionali il costo di una locazione, mentre, nella situazione patrimoniale e illustrativa si evidenzia che la motivazione della scissione risiede, oltre che nella migliore gestione del bilancio, nella volontà di iniziare un’attività di costruzione e gestione di abitazioni.
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