Assogestioni, con circolare 99/15/C del 17 settembre 2015, illustra gli “Adempimenti in materia di monitoraggio fiscale posti a carico degli intermediari finanziari ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, e successive modifiche e integrazioni”. Si tratta della prima interpretazione ufficiale sul nuovo monitoraggio fiscale della Legge europea 2013.
Gli intermediari finanziari, entro il 21 settembre, devono trasmettere all'agenzia delle Entrate la comunicazione dei trasferimenti da e verso l’estero relativi alle operazioni 2014 effettuate dalla propria clientela - persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali - residente e non residente in Italia. L'adempimento riguarda solo i bonifici e alcune operazioni inerenti i crediti documentari risultanti dall’archivio unico informatico tenuto ai fini dell’antiriciclaggio (Aui).
Si ribadisce il concetto di "trasferimento da o verso l’estero": è il materiale trasferimento delle somme da parte dei soggetti monitorati, non è più il trasferimento in senso valutario, che considerava tale anche quello da o verso conti in Italia di non residenti.
Tra le precisazioni, quella che evidenzia il superamento della regola che in presenza di più intermediari coinvolti in un’operazione quello tenuto al monitoraggio era quello più vicino al cliente (circolare 93/E/94), poiché ora ciascun intermediario finanziario è tenuto a comunicare i dati relativi alle operazioni rilevati in funzione del proprio rapporto con il cliente.
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