della Liguria, con la sentenza 31 del 21 giugno 2006, afferma che gli interessi dovuti dal Fisco per i rimborsi Iva vanno calcolati dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione fino al giorno di emissione dell’ordinativo di pagamento al tesoriere o al concessionario. Ne consegue che non si deve considerare il periodo tra l’emissione dell’ordinativo e l’effettivo pagamento delle somme dovute. La decisione estende all’Iva la disciplina dell’articolo 44, del Dpr 602/73, applicata alle imposte sui redditi.
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