La Guardia di finanza, con circolare 1/2008, ha aggiornato gli indirizzi operativi ai reparti per le attività di verifica prevedendo intercettazioni anche per le verifiche fiscali e comunicazioni di notizie di reato in caso di risultanze degli studi di settore non rispondenti a quelli dell'amministrazione finanziaria. Spetterà poi all'autorità giudiziaria il compito di valutare la rilevanza delle presunzioni fiscali semplici o semplicissime. Nella circolare si precisa che, alla luce della previsione dell'articolo 270, comma 1, cpp, “i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza”. Inoltre, nelle trasposizioni del contenuto devono essere riportate solo le parti delle intercettazioni con un evidente e diretto rilievo fiscale qualora siano indispensabili per fornire il necessario supporto probatorio alle proposte di recupero tassazione formulate.
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