Insubordinazione nel rapporto di lavoro. Nozione

Pubblicato il 03 luglio 2020

La nozione di insubordinazione non può essere limitata al rifiuto di adempimento delle disposizioni dei superiori ma si ha anche con qualsiasi altro comportamento atto a pregiudicare l'esecuzione ed il corretto svolgimento delle medesime disposizioni nel quadro della organizzazione aziendale.

Minaccia sul posto di lavoro da collega

Con sentenza n. 13411 del 1° luglio 2020, la Corte di cassazione ha confermato il licenziamento disciplinare che una Spa aveva comminato ad un proprio dipendente, al quale era stata contestata una condotta di insubordinazione e la violazione delle regole di correttezza per aver minacciato una collega.

Il prestatore si era opposto al licenziamento lamentando, tra gli altri motivi, l’insussistenza di una condotta di insubordinazione, in considerazione dell’assenza di un rapporto gerarchico tra lui e la collega minacciata.

A suo parere, non sussisteva neppure un'infrazione disciplinare, in quanto il diverbio si era verificato a giornata lavorativa ormai conclusa.

Doglianze, queste, che non avevano ricevuto riscontro davanti ai giudici di secondo grado, i quali avevano fatto presente che il rapporto gerarchico si ha qualora vi sia una “sovraordinazione” sia pure non nell'ambito dell'esecuzione della prestazione lavorativa, ma anche in un contesto più peculiare, quale era, nel caso in esame, quello proprio del settore amministrativo di cui la collega era responsabile.

Inoltre, il fatto che il diverbio si fosse verificato fuori dell'orario di lavoro non escludeva la riferibilità dello stesso a rapporti infraziendali, posto che esso, in realtà, aveva avuto ad oggetto proprio obblighi e diritti connessi alla fruizione di servizi/beni aziendali.

Licenziamento disciplinare per insubordinazione 

La Suprema corte ha condiviso queste conclusioni, evidenziando come il concetto di "insubordinazione" vada determinato anche alla stregua dell'accezione lessicale e del significato del termine nel linguaggio giuridico ed in quello corrente.

Nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato – hanno quindi sottolineato gli Ermellini - la nozione di insubordinazione non può essere limitata al rifiuto di adempimento delle disposizioni dei superiori.

Tale termine, infatti, “implica necessariamente anche qualsiasi altro comportamento atto a pregiudicare l'esecuzione ed il corretto svolgimento di dette disposizioni nel quadro della organizzazione aziendale”.

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