Con la circolare del 17 maggio 2023, n. 47, l’Istituto Previdenziale illustra il nuovo “Regolamento recante disposizioni in materia di autotutela”, adottato dal Consiglio di Amministrazione con la deliberazione del 18 gennaio 2023, n. 9.
Il nuovo Regolamento sostituisce il precedente adottato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 275 del 27 settembre 2006.
L’emanazione del nuovo Regolamento deriva dalla necessità di prevedere nuove regole, termini e procedure in ragione delle nuove competenze acquisite dall’Istituto, in seguito:
Il regolamento in oggetto si applica a tutti i provvedimenti di competenza dell’Istituto.
L’Istituto Previdenziale può intervenire - tramite lo strumento dell’autotutela - sui propri provvedimenti al fine di eliminare vizi di legittimità, incongruenze derivanti da meri errori materiali o di calcolo, vizi di merito per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o mutamento della situazione di fatto (non prevedibile al momento
dell’adozione del provvedimento).
L’obiettivo è quello di migliorare il rapporto con gli utenti e ridurre l’incidenza dei contenziosi.
Il procedimento di autotutela potrà concludersi con uno dei seguenti provvedimenti amministrativi:
La responsabilità del procedimento di autotutela è affidata al Direttore della Struttura organizzativa - centrale o territoriale – ove è incardinato l’Ufficio che ha emanato il provvedimento.
L’avvio del procedimento può avvenire:
Il Responsabile avvia il procedimento qualora nel corso di un giudizio si siano verificati i presupposti legittimanti l’esercizio del potere di autotutela.
NOTA BENE: L’avvio del procedimento di autotutela deve essere comunicato all’interessato e agli eventuali controinteressati entro determinati termini e con apposite modalità.
Si specifica che la comunicazione di avvio del procedimento non sospende il decorso dei termini per la proposizione dei ricorsi in via amministrativa o giudiziaria.
Potranno intervenire nel procedimento anche:
L’Ufficio che ha emanato il provvedimento oggetto di riesame, durante la fase dell’istruttoria deve:
Ai fini dell’istruttoria, il Responsabile del procedimento potrà richiedere anche il parere del competente Ufficio del Coordinamento legale.
La fase dell’istruttoria dovrà concludersi entro il termine di 30 giorni dal suo avvio ovvero:
Il procedimento si intende concluso con l’adozione di uno dei seguenti provvedimenti: annullamento d’ufficio, rettifica, convalida o revoca.
Il provvedimento dovrà essere adottato dal Direttore della Struttura centrale o territoriale presso la quale è incardinato l'Ufficio che ha emanato il provvedimento oggetto di riesame.
Il provvedimento deve indicare:
Il provvedimento assunto in autotutela deve essere comunicato all’interessato e agli altri eventuali controinteressati, agli Istituti di patronato, agli intermediari qualificati e ai rappresentanti legali intervenuti nel procedimento.
L’annullamento d’ufficio determina la perdita di efficacia, con effetto retroattivo, di un atto inficiato da uno o più vizi di legittimità (in seguito potrà essere emanato un nuovo atto sostitutivo del precedente).
Ai fini dell’annullamento bisogna considerare:
Il provvedimento di annullamento deve essere assunto entro 60 giorni dalla data di avvio del procedimento.
La rettifica presuppone l’intervento sul provvedimento con effetti conservativi dello stesso, tramite la correzione/eliminazione delle incongruenze determinate da un errore materiale o di calcolo, o errori su dati anagrafici.
Pertanto, la rettifica non inficia la validità del provvedimento.
Il provvedimento di rettifica deve essere adottato dal Responsabile entro 30 giorni dall’avvio del procedimento.
La convalida comporta la sanatoria dei vizi, salvaguardando gli effetti già prodotti dal provvedimento.
Nello specifico, la convalida si adotta nei seguenti casi:
NOTA BENE: Bisogna considerare le ragioni di interesse pubblico, la durata ragionevole del tempo trascorso e l’interesse alla salvaguardia degli interessi già prodotti.
Il provvedimento deve concludersi entro 60 giorni dalla data di avvio del procedimento.
Con la revoca il provvedimento viene ritirato con effetto non retroattivo.
Pertanto, si determina l’inidoneità del provvedimento a produrre ulteriori effetti.
La revoca può essere adottata nei casi in cui ricorrano almeno una delle seguenti condizioni:
Il provvedimento di revoca deve essere assunto entro il termine di 60 giorni dalla data di avvio del procedimento.
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