Inps, l’assicurazione all’estero non taglia l’aliquota separata

Pubblicato il 03 settembre 2008 Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro ha chiesto di concoscere se l’assoggettamento al regime di previdenza obbligatoria in uno Stato straniero, combinato con l’iscrizione in Italia alla gestione separata dell’Inps, possa considerarsi presupposto assimilabile all’assicurazione previdenziale presso altre forme obbligatorie ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta. Con nota interpello 35 del 1° settembre 2008, il Lavoro ha risposto attraverso il richiamo al “principio di territorialità”, quindi alla disposizione normativa dell’articolo 57, legge 218/1995, che recita che le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso espletate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980. Altro riferimento è alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (la n. 975/84) e al relativo articolo 61, che stabilisce che le altre obbligazioni legali, non diversamente dicsciplinate da quella legge, sono sottoposte ale norme dello Stato nel quale si è verificato il fatto da cui l’obbligo deriva. Su quest’ultima disposizione, il Lavoro fonda il convincimento che in materia previdenziale debba applicarsi il diritto italiano. La previsione dell’aliquota ridotta, pari al 17%, per i titolari di assicurazione ad altre forme obbligatorie è una norma di dirtto interno. Sulla base del principio di teritorialità è applicabile solo per le attività di lavoro che si svolgono in Italia. Tanto l’attività che comporta l’iscrizione alla gestione separata Inps, quanto quella che prevede l’assicurazione ad altre forme obbligatorie devono, perciò, riferirsi a rapporti per cui si appplica il diritto italiano.
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