L’inps, con una nota del 23 gennaio 2007, chiarisce al Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro che l’attività di consulenza nei rapporti tra l’Istituto ed i datori di lavoro è possibile esclusivamente per i professionisti di cui all’articolo 1 della legge 12/1979; rimane, invece, interdetta per i centri elaborazione dati, ai quali è permesso solo di eseguire operazioni di elaborazione e stampa delle buste paga sotto supervisione di un consulente del lavoro. La circolare si è resa necessaria per offrire chiarimenti sulla precedente circolare n. 2 del 3 gennaio 2007 dell’Istituto, in seguito alle osservazioni manifestate dalla presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, Marina Calderone.
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